Con la Legge n. 244/2007 è stata modificata la disciplina degli interessi passivi.
In particolare:
- è stato riformulato l’art. 61 del TUIR, introducendo un regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF diverso da quello adottato per i soggetti IRES. In particolare in base all’articolo 61, comma 1, TUIR, i soggetti IRPEF possono dedurre gli interessi passivi sulla base del pro-rata generale, nel rispetto del principio di inerenza di cui all’art. 109, comma 5, TUIR;
- è stato sostituito il previgente art. 96, TUIR, prevedendo un nuovo meccanismo per il calcolo degli interessi passivi deducibili per i soggetti IRES derivante dai valori del Conto economico. In particolare, ai sensi dell’articolo 96, TUIR, gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta, non capitalizzati, possono essere dedotti:
- fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- per la parte eccedente, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica.
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Unico 2015 e interessi passivi (134 kB)
Unico 2015 e interessi passivi - Speciale Dichiarazioni N. 47-2015
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