E' noto che l'applicazione pratica della disciplina delle società di comodo passa attraverso due fasi. Il test di operatività e quello di redditività che, però, è solo eventuale. Nel test di operatività, che è quello nel quale si verifica se la società è o non è di comodo, si mettono a confronto i “ricavi presunti” con i “ricavi contabili”. Nel test di redditività, che deve essere effettuato solo dalle società che sono risultate di comodo dopo il primo test di operatività, occorre mettere a confronto il reddito minimo presunto con il reddito effettivo della società. Terminata la redazione del bilancio, le imprese a rischio di “non operatività” devono, quindi, fare i calcoli necessari a verificare la propria posizione, valutando l'opportunità di presentare l'istanza disapplicativa entro fine giugno. Infatti, se una società non supera il test di operatività e non si trova in una situazione per la quale operi una causa di esclusione, per evitare l’applicazione della normativa sulle società di comodo deve presentare l’apposita istanza di disapplicazione.
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Unico e Società di comodo (135 kB)
Unico e Società di comodo - Speciale Dichiarazioni N. 80-2011
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