Ai sensi dell’art. 101 TUIR le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e, in ogni caso:
- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ;
- quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso (si ricorda, a tal proposito, che il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese);
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili.
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Unico SC 2016. Perdite su crediti (239 kB)
Unico SC 2016. Perdite su crediti - Speciale dichiarazioni n. 88 - 2016
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