24 marzo 2016

Visto di conformità. Ultime news

Speciale dichiarazioni n. 14-2016

L’art.6 del D.Lgs 175/2014 (Decreto semplificazioni) prevede che salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13, DM 164/1999 (Mod. 730), i soggetti indicati nell'articolo 35 (Caf e professionisti abilitati alla prestazione di assistenza fiscale) sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso Ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/73, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Nella pratica, i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni relative ai Mod. 730, visto di conformità il quale deve derivare dalle seguenti verifiche:
• verifica della corrispondenza fra i dati indicati nel Modello 730 e i documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi);
• verifica del rispetto di tutte le relative norme che disciplinano l’accesso alle varie detrazioni e deduzioni ai fini della loro validità in ambito dichiarativo.
A seguito di tali verifiche i Caf ed i professionisti rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
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