25 marzo 2025

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: le novità nella circolare del Fisco

Autore: Federico Aiello
Con il decreto legislativo n. 139/2024 sono state introdotte numerose novità in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori diversi dall’Iva, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E 2025, ha…

Principali novità in materia di imposta di registro

Anzitutto, le prime novità riguardano l’imposta di registro; per effetto delle modifiche apportate all’articolo 41 del Tur (Dpr n. 131/1986), assume portata generale il principio di autoliquidazione dell’imposta. In particolare, la liquidazione dell’imposta di registro, anziché essere effettuata dall’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione, compete direttamente al soggetto obbligato al relativo versamento, salvo che si tratti di atti giudiziari di cui all’articolo 37 del TUR e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito di cui all’articolo 59 e seguenti del TUR.

Gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e delle tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili, anche avvalendosi di procedure automatizzate.

Qualora, in esito ai predetti controlli, emerga una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio notifica un avviso di liquidazione, da pagare entro sessanta giorni, con il saldo della quota parte di tributo non versata, della sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997, nonché degli interessi di mora.

Il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della già menzionata sanzione amministrativa.

Principali novità in materia di imposta di bollo

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, la principale modifica prevista dal decreto 139/2024, prevede l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 3 del DPR n. 642 del 1972 che, al fine di semplificare le modalità di pagamento dell’imposta di bollo, presenta una duplice novità:
  • per gli atti da registrare in termine fisso (ai sensi del TUR), l’imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione di quest’ultimo, tramite modello F24 (quindi unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione);
  • per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, si può assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972).
Altra novità, in precedenza non ammessa, è la possibilità di integrare, mediante una successiva dichiarazione, quella presentata originariamente al fine di correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito sia in materia di imposta di bollo (articolo 4, comma 1, lettera c) del dlgs 139/2024) che in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (articolo 4, comma 3, lettera b, del dlgs 139/2024).

A tal proposito, l’Agenzia ritiene che tale possibilità riguardi anche le dichiarazioni già presentate per le quali, al 1° gennaio 2025, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento.

Modifiche in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali

In materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali l’articolo 5 del dlgs 139/2024 interviene sull’ articolo 19 del Tuic – Dlgs n. 347/1990, estendendo la gratuità dei servizi, già prevista per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato, a quelle svolte nell’interesse delle altre pubbliche amministrazioni e sostituisce la previgente “Tabella delle tasse ipotecarie” allegata al TUIC con un’unica “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali” con efficacia dal 1° gennaio 2025.

Con la nuova Tabella, che non contempla più le consultazioni telematiche catastali tra i servizi soggetti a tributo, ne è stata sostanzialmente introdotta la gratuità, in coerenza con il fine di incentivare i canali telematici; in una logica di semplificazione, sono state, inoltre, eliminate alcune misure impositive graduali, forfetizzando alcuni tributi in ambito sia ipotecario sia catastale.

Novità in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

L’articolo 7 del dlgs 139/2024 interviene in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, al fine di agevolare la consultazione delle stesse mediante:
  • la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di accesso;
  • l’ampliamento dell’ambito soggettivo di esenzione da tributi e oneri in relazione allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse;
  • l’eliminazione di oneri aggiuntivi e maggiorazioni dei tributi sui servizi digitali.
Per effetto della novella normativa, nei casi di consultazione telematica in via diretta non si applica più, con riferimento alle tasse ipotecarie la maggiorazione del 50% mentre, la consultazione telematica catastale è divenuta gratuita.
È stato, inoltre, previsto che l’accesso avvenga in esenzione non solo da tributi, ma anche da oneri.
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