Il Decreto Correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri, ristruttura il Concordato preventivo biennale. Il provvedimento si propone di introdurre per il futuro alcune rilevanti novità sostanziali, modifica i termini di adesione, abrogare l’istituto per i forfettari e sono previste nuove cause di…
Addio al concordato preventivo biennale per i forfettari
Tenuto conto della scarsa adesione dei forfettari al concordato preventivo biennale (in via sperimentale per l’anno d’imposta 2024), viene abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’istituto del CPB per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.
Nuovo termine di adesione e concordato più oneroso
Modificato anche il temine di adesione al CPB per i soggetti ISA; in particolare, per effetto dell’intervento normativo il termine è posticipato al 30 settembre (prima previsto per il 31 luglio) ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Questo significa che per il nuovo biennio 2025-2026 l’adesione potrà avvenire entro il 30 settembre 2025, anche se bisogna considerare il disallineamento con la scadenza del modello redditi, previsto al 31 ottobre 2025, con la problematica del doppio adempimento.
Con decorrenza dal biennio 2025-2026, il D.Lgs. disegna un Concordato Preventivo Biennale più
oneroso rispetto al 2024-2025. Con lo schema di
Decreto Correttivo si fissano due scaglioni:
- il primo, fino a 85.000 €, al quale continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti (10 per cento con ISA pari o superiore a 8; 12 per cento con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15 per cento con ISA inferiore a 6);
- il secondo, sulla parte che supera 85.000 €, al quale si applicherà l’aliquota marginale ai fini delle imposte sui redditi, ovvero il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires. Secondo lo schema di atto il doppio scaglione troverà applicazione a partire dal biennio 2025-2026.
Nuove cause di decadenza e cessazione
Infine, vengono introdotte nuove cause di esclusione e di cessazione al CPB. Nello specifico, si introduce una nuova causa di esclusione per i lavoratori autonomi che esercitano l’attività di arte e professione in forma individuale e, contestualmente, partecipano ad associazioni e società tra professionali, ovvero, a una società tra avvocati. In questi casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per i professionisti, è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultima partecipa, abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. La medesima causa opera anche in senso opposto per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano redditi in forma autonoma, aderiscono per gli stessi periodi di imposta al CPB.
Contestualmente, vengono introdotte due nuove cause di cessazione applicabili quando non sono soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone. In particolare, l’associazione e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Analoga ipotesi di cessazione si verifica in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Informa+"?