3 aprile 2025

Colf e badanti, contributi in scadenza

Autore: Federico Aiello
Aggiornati i valori dei contributi dovuti per i lavoratori domestici. Prima rata di versamento entro il 10 aprile 2025. L’istituto di previdenza sociale, con la Circolare n 29/2025 ha aggiornato gli importi contributivi dovuti per il 2025 a favore di colf e badanti, con la prima scadenza per il…

Le novità previste dalla legge di bilancio 2025

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti di rinunciare all'accredito di alcuni contributi a proprio carico, a condizione di aver maturato i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2025.

Nella Circolare, l’Inps ricorda che l’articolo 1, comma 161, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha previsto la sostituzione dell’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), disponendo che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi) o per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (per il 2025, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Questo significa che, a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento, i datori di lavoro non dovranno più versare all’Inps la quota a carico del lavoratore per l'Assicurazione Generale Obbligatoria ma corrisponderla interamente al lavoratore.

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

Per il 2025, le nuove fasce di retribuzione oraria e gli importi dei contributi sono stati definiti, con dettagli specifici per le retribuzioni effettive e convenzionali.
Senza contributo addizionale:
  • Retribuzione effettiva sino a 9,48 euro - retribuzione convenzionale pari a 8,40 euro, contributo orario pari a 1,68 euro (1,69 senza quota CUAF);
  • Retribuzione effettiva oltre 9,48 euro e sino a 11,54 euro - retribuzione convenzionale pari a 9,48 euro, contributo orario pari a 1,89 euro (1,90 senza quota CUAF);
  • Retribuzione effettiva oltre 11,54 euro - retribuzione convenzionale pari a 11,54 euro, contributo orario pari a 2,30 euro (2,32 senza quota CUAF);
  • Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali - retribuzione convenzionale pari a 6,11 euro, contributo orario pari a 1,22 euro (1,23 senza quota CUAF).
  • Comprensivo del contributo addizionale per i rapporti di lavoro a tempo determinato:
  • Retribuzione effettiva sino a 9,48 euro - retribuzione convenzionale pari a 8,40 euro, contributo orario pari a 1,79 euro (1,80 senza quota CUAF);
  • Retribuzione effettiva oltre 9,48 euro e sino a 11,54 euro - retribuzione convenzionale pari a 9,48 euro, contributo orario pari a 2,03 euro (2,04 senza quota CUAF);
  • Retribuzione effettiva oltre 11,54 euro - retribuzione convenzionale pari a 11,54 euro, contributo orario pari a 2,47 euro (2,48 senza quota CUAF);
  • Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali - retribuzione convenzionale pari a 6,11 euro, contributo orario pari a 1,31 euro (1,31 senza quota CUAF).
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Informa+"?