I datori di lavoro che hanno ottenuto la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024, possono richiedere l’esonero contributivo ad essa correlato entro il 30 aprile 2025. Ai fini della richiesta, occorre utilizzare il modulo di istanza rilasciato dall’Inps con il Messaggio n.…
Beneficiari
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna).
Ammontare dell’esonero
In base alle previsioni di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021, il beneficio previsto è pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Come presentare la domanda
Per la richiesta del beneficio contributivo in oggetto, occorre utilizzare il modulo di istanza online “
SGRAVIO PAR_GEN”, rilasciato dall’Inps con il Messaggio n. 4479/2024 del 30 dicembre, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato;
- la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa.
Attribuzione del codice di autorizzazione
Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2025). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, con il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
Nessuna domanda per le precedenti richieste accolte
I datori di lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2024 sarà respinta.
Rinuncia o revoca
In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato è tenuto, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Inps, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it
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