Qualora si intendesse integrare o correggere una Certificazione Unica (già inviata entro il 7 marzo 2016 all’Agenzia delle Entrate) dovrà tenere conto del nuovo impianto sanzionatorio, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.
Al riguardo, appare opportuno ricordarLe che i sostituti d’imposta potevano correggere eventuali errori nella trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla predetta scadenza, quindi entro il 14 marzo (essendo il 12 marzo sabato)..
Nel caso di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel Modello 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), rimane comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza ordinaria del 7 marzo e quindi anche le relative integrazioni o correzioni. In quest’ultimo caso, il termine d’invio è posto alla scadenza del mod. 770, che coincide con il 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1° agosto 2016 in quanto cade di domenica).
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