I dipendenti i quali si assentano dal lavoro, al fine di attestare la propria inidoneità alla donazione del sangue e di emocomponenti, hanno diritto alla corresponsione della normale retribuzione “limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure”.
A tal fine, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro il certificato medico attestante:
- i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
- la mancata donazione;
- la motivazione;
- il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
Tali documenti dovranno essere conservati dall’azienda per un periodo di 10 anni.
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Gestione dipendente inidoneo alla donazione di sangue (103 kB)
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Gestione dipendente inidoneo alla donazione di sangue - Word (80 kB)
Gestione dipendente inidoneo alla donazione di sangue - Studio Lavoro n. 22 - 2017
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