Entro il 18 dicembre 2017 (termine posticipato in quanto il 16 è sabato), i datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) sono tenuti a corrispondere l’acconto dell’imposta sostituiva 2017 per pagare l'anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali.
L’imposta, pari al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015, potrà essere determinata utilizzando due criteri di calcolo:
- il metodo storico, in base al quale l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti;
- il metodo previsionale, in base al quale il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2017.
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