Dal 1° gennaio 2017, per effetto dell’art. 26 della Legge di Bilancio 2017, la c.d. “quattordicesima mensilità” (articolo 5, commi 1-4, del D.L. 81/2007) sarà riconosciuta anche ai pensionati che risultano titolari di redditi compresi tra 1,5 volte - e fino al limite di 2 volte - il trattamento minimo INPS (tra 752 e 1.000 euro).
Ricorda. Attualmente il beneficio è rivolto esclusivamente a chi ha un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS (pari, per il 2016, a 501,89 euro).
Altra novità riguarda i pensionati che già ricevono la “quattordicesima”, e che abbiano redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS; per questi ultimi, infatti, ci sarà un aumento di circa il 30% degli importi attuali.
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La nuova quattordicesima dal 1.1.2017 (129 kB)
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