A decorrere dal 24 settembre 2015, sono entrati in vigore i nuovi importi sanzionatori in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o di omissione o inesattezze nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, andando così a modificare l’art. 5 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4.
In tali casi, quindi, salvo che il fatto costituisca reato, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro (in precedenza l’ammenda andava “da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce” poiché la disciplina era regolata da una Legge del 1953). Si precisa sin da ora, che il Legislatore ha previsto un impianto sanzionatorio “a scaglioni” in caso di violazione plurime.
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Prospetti paga. Il nuovo regime sanzionatorio (156 kB)
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Prospetti paga. Il nuovo regime sanzionatorio - Fiscal Studio n. 167 - 2015
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