In caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato medico, attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia, è necessario che l’interessato lo comunichi prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
Infatti, qualora a seguito di controllo domiciliare dell’INPS si viene a conoscenza che il lavoratore abbia ripreso anticipatamente l’attività lavorativa senza alcuna comunicazione, scattano le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita id controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, ossia:
• 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
• 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;
• 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Riduzione per periodo di prognosi e ripresa attività lavorativa (105 kB)
-
Riduzione per periodo di prognosi e ripresa attività lavorativa - Word (83 kB)
Riduzione per periodo di prognosi e ripresa attività lavorativa - Studio Lavoro n. 40 - 2017
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata