Laddove appartenesse ad una organizzazione di volontariato (art. 9, co. 1 del il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), e decidesse di essere impiegata in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al co. 2 dell'art. 1 del menzionato Decreto, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile, ha diritto a una serie di benefici – per un determinato arco temporale – tra cui:
- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa.
Nel caso in cui, invece, volesse donare il sangue ha diritto a una giornata di riposo normalmente retribuita, purché il prelievo sia:
- effettuato presso Centri autorizzati dal Ministero della Sanità (Centro di raccolta fisso o mobile, Centro trasfusionale o Centro di produzione di emoderivati);
- effettuato un prelievo minimo di 250 grammi.
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