Il diritto di svolgere attività di proselitismo è attribuito ai lavoratori a vantaggio delle loro organizzazioni sindacali e consiste in una forma qualificata di propaganda al fine di promuovere l’ingresso di nuovi elementi nell’organizzazione sindacale.
Il proselitismo sindacale può essere liberamente svolto dai lavoratori all’interno del luogo di lavoro, ma con il limite del normale svolgimento dell’attività aziendale. Il primo comma dell'art 26 della Legge 300/1970 dispone infatti che “i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale”.
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Attività di proselitismo sindacale (264 kB)
Attività di proselitismo sindacale - Focus Lavoro n. 11 - 2019
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