La Corte di cassazione ha affermato che l'attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro è legittima solo se svolta entro gli "spazi comunicativi" messi a disposizione dal Datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso: sanzione disciplinare nei confronti dell’“uomo sandwich”
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Presupposti di legittimità del proselitismo sindacale
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Ricorso respinto e addebito delle spese di lite
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