Per lavoratori non vedenti, si intendono le persone affette da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi anche con correzione (art. 1 – comma 2 della legge n. 68/99 e art. 1 – comma 2 della Legge n. 113/1985).
Per il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti è necessario riferirsi alla Legge n. 113 /1985 che prevede espressamente l'obbligo d'assunzione dei centralinisti non vedenti secondo le differenti modalità d'assolvimento, in relazione alla natura giuridica: “i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista”.
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Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti (403 kB)
Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti - Focus Lavoro n. 5 - 2020
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