Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o ad esso riconducibile, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, comma 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3 comma 3-bis del D. L. 244/2016 convertito con modificazioni dalla L. 19/2017), vanno comunicati, ai fini statistici, anche i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di un solo giorno, escluso quello dell'evento (obbligo previsto dall’art. 21 del D.lgs. 151/2015).
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Infortuni simulati. Onere prova e conseguenze (323 kB)
Infortuni simulati. Onere prova e conseguenze - Focus Lavoro n. 18 - 2019
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