In tema di co.co.pro., il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si deve considerare di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine quando il programma concordato consiste nello svolgimento di prestazioni del tutto coincidenti con le attività ordinariamente espletate in azienda (nella specie, recupero crediti). Il giudice può accertare l’insussistenza dello specifico progetto richiesto dall’art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003 sulla base del solo testo contrattuale e, dunque, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria. Rimane irrilevante la certificazione dei contratti in quanto nulla impedisce al giudice di accertare una diversa natura del rapporto.
È quanto emerge dalla sentenza n. 17711/16 della Sezione Lavoro della Suprema Corte relativa a un contratto stipulato prima del 2012.
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Co.co.pro. falsa in caso di ordinaria attività aziendale (117 kB)
Co.co.pro. falsa in caso di ordinaria attività aziendale - Giustizia & Lavoro n. 2 - 2016
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