La Corte di Cassazione ha puntualizzato che, in tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto.
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Controlli difensivi anche tecnologici: presupposti e limiti
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Il caso: illegittimo utilizzo di informazioni risalenti a epoca antecedente rispetto all’alert
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Controlli difensivi tecnologici (PDF) (217 kB)
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