La Corte di Cassazione ha affermato che «In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto».
Indice argomenti
-
Premessa
-
Il recente chiarimento della S.C
-
Il caso deciso
-
Novità della questione
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Diniego su istanza di accertamento tecnico preventivo. Rimedi impugnatori (297 kB)
Diniego su istanza di accertamento tecnico preventivo. Rimedi impugnatori - Non è possibile la proposizione del ricorso straordinario in Cassazione
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata