La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del D.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, che è tenuta solo a dimostrare un'ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al Ddatore la prova dell'assenza di discriminazione.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso: tutti assunti tranne l’apprendista-madre
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Presunzione di comportamento discriminatorio
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Alleggerimento dell’onere probatorio in favore del ricorrente
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Discriminazione dell’apprendista che diventa madre (236 kB)
Discriminazione dell’apprendista che diventa madre - In ipotesi di discriminazioni basate sul sesso la legge prevede un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente
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