Il termine per proporre l’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 e succ. mod., va computato dando rilievo alla prima domanda in via amministrativa nei casi in cui l’assicurato ne abbia presentate due per l’ottenimento del medesimo beneficio previdenziale. È quanto emerge dalla sentenza 19 ottobre 2016, n. 21198, della Sezione Lavoro della Corte Cassazione.
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Esposizione all’amianto. Azione giudiziaria (128 kB)
Esposizione all’amianto. Azione giudiziaria - Giustizia & Lavoro n. 09 - 2016
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