Il termine di novanta giorni per applicare la sanzione amministrativa a seguito della depenalizzazione della condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali, decorrente dalla trasmissione degli atti da parte dell’Autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 4 del D.lgs. n. 8/2016, è perentorio, e quindi il mancato rispetto comporta la decadenza dell’INPS. Se poi l’Autorità giudiziaria non ha trasmesso all’Istituto previdenziale gli atti relativi al procedimento penale, la decorrenza del termine in questione va collocata al momento di entrata in vigore di citato Decreto, ossia quando è intervenuta la depenalizzazione. Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione.
Indice argomenti
- Inquadramento normativo della fattispecie
- Il caso: omessi versamenti previdenziali depenalizzati e sanzione oltre 90 giorni
- Perentorietà del termine di 90 giorni: ragioni
- Decorrenza del termine quando l’A.G. non ha trasmesso gli atti all’INPS
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Omissioni verso INPS. Sanzioni post depenalizzazione (PDF) (320 kB)
Omissioni verso INPS. Sanzioni post depenalizzazione
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