Ricade sull’imprenditore e non sull’Università la responsabilità penale per gli indicenti che possono accadere durante un tirocinio formativo. Il Datore di lavoro, infatti, è tenuto anche in questo frangente alla preventiva valutazione del rischio e alla formazione del lavoratore (tirocinante), al quale deve fornire i dispositivi di protezione. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Motivi del ricorso
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Motivi della decisione
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Rigetto e condanna alle spese
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Infortunio tirocinante. Rispetto norme sicurezza (264 kB)
Infortunio tirocinante. Rispetto norme sicurezza
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