In tema di licenziamenti collettivi disciplinati dalla Legge n. 223 del 1991, dalla sentenza n. 19320 del 29 settembre 2016 della Corte di Cassazione emerge che la comunicazione per iscritto al lavoratore deve contenere la specifica indicazione sia dei presupposti per l’applicazione dei criteri di scelta sia delle modalità di applicazione, pena la condanna dell’azienda al pagamento dell’indennità risarcitoria determinata tra un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità ai sensi dell’art. 18 comma 7 dello Statuto dei lavoratori (nel caso di specie trova applicazione il testo dell’art. 18 uscito dalla riforma “Fornero”).
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Licenziamento collettivo. Inefficace se comunicazione generica (169 kB)
Licenziamento collettivo. Inefficace se comunicazione generica - Giustizia & Lavoro n. 5 - 2016
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