La Corte di cassazione ha affermato che il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.
Indice argomenti
-
Premessa
-
Il caso
-
Consegna a mano della lettera di licenziamento
-
Inammissibilità della prova testimoniale: ragioni
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Licenziamento. Prova comunicazione scritta (244 kB)
Licenziamento. Prova comunicazione scritta
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata