16 gennaio 2025

Modifiche peggiorative della retribuzione

Necessità dell’accordo in sede protetta anche se non mutano mansioni e inquadramento

GiusLavoro n. 02 - 2025

Autore: Paola Mauro
La Corte di cassazione ha (ri)affermato che la disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ., come modificato dall'art. 3 del D.lgs. n. 81 del 2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all'art. 2113 cod. civ., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.

Indice argomenti

  • Il principio di diritto
  • Il caso: riduzione della retribuzione, senza mutamento di mansioni
  • Principio di irriducibilità della retribuzione: le condizioni ex art. 2103 c.c. vanno osservate in tutte le ipotesi di accordo riduttivo
  • Condanna dell’azienda alle spese
Icona PDFDocumento in PDF
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Modifiche peggiorative della retribuzione (PDF) (219 kB)
Modifiche peggiorative della retribuzione
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy