La Corte di cassazione, in tema di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, ha precisato che, per effetto della cd. Riforma Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’Ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
Indice argomenti
-
Premessa
-
Il caso: protratto uso anomalo di una carta carburante di servizio
-
Tempi del procedimento disciplinare: enunciazione del principio di diritto
-
Rinvio per nuovo esame
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Pubblico impiego. Tempi del procedimento disciplinare (210 kB)
Pubblico impiego. Tempi del procedimento disciplinare - Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della segnalazione dell’illecito
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata