Dalla lettura dell’ordinanza n. 12244/2023 della Corte di cassazione, emerge, tra l’altro, che, a fronte di comprovate esigenze economiche e organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto, il Datore di lavoro può licenziare il dipendente che rifiuti la trasformazione del rapporto in part-time.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Rifiuto del part-time. Possibilità di licenziamento (288 kB)
Rifiuto del part-time. Possibilità di licenziamento - Occorre la prova di oggettive esigenze aziendali che impediscano la prosecuzione del rapporto a tempo pieno
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata