Dalla lettura della sentenza n. 23109/2022 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, riferita a un procedimento per il reato di omicidio colposo ex art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, emerge che: il privato, che affidi a un lavoratore autonomo il compimento di lavori edili nella propria abitazione, non acquisisce la posizione di garanzia propria del Datore di lavoro e, pertanto, nell’eventualità in cui accada un incidente nel cantiere, non ne risponde penalmente.
Indice argomenti
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Premessa
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L'incidente mortale
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Ragioni dell'assoluzione del committente privato
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Spese processuali a carico delle parti civili
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Sicurezza nei cantieri edili. Il committente privato non è Datore di lavoro (260 kB)
Sicurezza nei cantieri edili. Il committente privato non è Datore di lavoro - Il privato non risponde della morte dell’autonomo incaricato dei lavori nell’abitazione
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