L’esercizio del diritto di sciopero è riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione nell'ambito delle leggi ordinarie che lo regolano. Il legislatore è intervenuto espressamente per regolare l'esercizio del diritto di sciopero solo con riguardo ai settori dei servizi pubblici essenziali e degli impianti nucleari. Negli altri settori, la giurisprudenza ha ritenuto che non sussistano limiti all'esercizio dello sciopero derivanti da norme ordinarie bensì solo limiti derivanti dalla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla libertà di iniziativa economica e il diritto alla integrità della proprietà e alla sicurezza delle persone.
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Diritto allo sciopero. Condizioni di legittimità (371 kB)
Diritto allo sciopero. Condizioni di legittimità - Lavoro e Consulenza n. 42 - 2019
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