La discriminazione si sostanzia in una diversità di trattamento determinata da un motivo illecito. Il principio dell'uguaglianza formale è costituzionalmente garantito, laddove il Legislatore affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli impedimenti che comportano tale diversità. Le forme di discriminazione, chiaramente, non si limitano al mero caso della discriminazione femminile e il Legislatore nel tempo ha esteso le fattispecie e relative tutele contro la discriminazione razziale, di lingua, di sesso, contro gli handicap, di età, di orientamento sessuale e di convinzioni personali. Oltre all’espressa previsione di nullità di tutti gli atti derivanti da atteggiamenti discriminatori, la legge prevede una serie di sanzioni anche penali, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro. Analizziamo quali.
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Discriminazioni sul lavoro. Divieti e rischi (302 kB)
Discriminazioni sul lavoro. Divieti e rischi - Lavoro e Consulenza n. 9 - 2019
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