Ai sensi dell’art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Con il messaggio 7 febbraio 2023, n. 531, l’Inps ha comunicato gli importi di riferimento per il calcolo del cosiddetto ticket di licenziamento
Indice argomenti
-
Premessa
-
Misura del contributo
-
Massimale NASpI anno 2024 e importo del ticket di licenziamento
-
Tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per le quali il contributo è dovuto
-
Esclusione
-
Riferimenti normativi
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Ticket di licenziamento. Importi 2024 (250 kB)
Ticket di licenziamento. Importi 2024
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata