Nella compilazione del modello 770 ordinario, la cui presentazione è prevista per il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica), deve essere data evidenza agli utili erogati e/o proventi equiparati dalla società di capitali, e in riferimento alla disciplina del regime fiscale dei dividendi, la stessa è fonte spesso di difficoltà di compilazione del modello da parte dei sostituti d’imposta.
Il CUPE - La società che eroga gli utili o altri proventi, deve entro il 28 febbraio dell’anno successivo rilasciare il CUPE, ossia la “certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati” che sono corrisposti nel periodo di imposta precedente. La certificazione è obbligatoria per gli importi non assoggettati a ritenuta o assoggettati a ritenuta a titolo di acconto. Con il modello CUPE i percipienti, possono assolvere all'obbligo dichiarativo relativamente a tali redditi. Non è necessario invece, il rilascio di alcuna certificazione per gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. In particolare per questi ultimi si tratta dei dividendi erogati a soci persone fisiche, non in esercizio di impresa, titolari di partecipazioni non qualificate, la cui percezione di tali somme, assoggettate a ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta, non determina, in capo al percipiente, nessun obbligo dichiarativo.
Modello 770 ordinario - Se sono stati corrisposti degli utili, la società che li corrisponde, deve presentare la dichiarazione mod. 770 ordinario. Il modello, non deve essere presentato se, è stato semplicemente deliberata la distribuzione di dividendi. In applicazione del cosiddetto principio di cassa, secondo cui è rilevante la corresponsione del reddito, nel 770 devono essere dichiarati tutti gli utili corrisposti nel periodo di riferimento, anche se oggetto di delibera in anni precedenti.
Nel modello 770, in caso di corresponsione di utili, dovrà essere compilato il quadro SI, e andrà indicato l’ammontare complessivo degli importi pagati nell’anno di riferimento, in più tale importo andrà evidenziato nel rigo SI2 sulla base della data della delibera assembleare. Vanno indicati, anche gli utili o proventi assimilati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, come ad esempio i dividendi corrisposti al socio persona fisica titolare di una partecipazione non qualificata. Per mettere in evidenza il trattamento fiscale operato, l'utile corrisposto nell'anno deve essere scomposto in successivi righi, se gli utili sono stati deliberati in data successiva al 1.7.1998, nei righi da SI12 a SI21 andranno indicati gli importi che hanno subito una ritenuta a titolo di acconto o a titolo d'imposta mentre, nel rigo SI22, le somme non assoggettate a ritenuta. Le ritenute operate, sono evidenziate nel quadro ST del modello.
Il quadro SK – Nel
quadro SK, devono essere indicati i dati identificativi dei soggetti:
- residenti, percettori di utili di partecipazione soggetti a Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;
- non residenti, percettori di utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale.
Il quadro SK è, un prospetto nominativo, istituito dall'Amministrazione Finanziaria per raccogliere le informazioni che consentano di controllare l'adempimento dichiarativo in capo al percettore dell'utile. Ragion per cui, tale quadro non sarà compilato dai soggetti per i quali il sostituto d'imposta ha già operato una tassazione a titolo definitivo.
Nel caso in cui sia stata applicata la ritenuta a titolo d’acconto o d'imposta, i dati vanno indicati nel
prospetto ST.
CUPE e 770 - Per quanto riguarda il CUPE, il suo contenuto andrà indicato nel quadro SK, al rigo SK5. A differenza della certificazione Cupe, il modello 770 deve sottostare, in sede di trasmissione telematica, ai controlli previsti dall'Amministrazione Finanziaria. La procedura di controllo impone una compilazione che evidenzi separatamente la tipologia di redditi erogati e, nell'ambito della stessa categoria (per esempio, dividendi), quelli realizzati prima del 31.12.2007 da quelli prodotti in data successiva. La separata evidenza di detti importi è frutto dell'esigenza, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di conoscere la percentuale di concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo, prevista nella misura del 40% per gli utili ante 31.12.2007, e nella misura del 49,72% per gli utili prodotti successivamente.