Premessa – Il requisito contributivo minimo per i lavoratori agricoli con contratto part time, è pari a 270 giornate effettive, volontarie o figurative. Mentre le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite a un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. Inoltre, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa: per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 7184 di ieri, riepilogando le disposizioni che si sono succedute nel tempo in merito alla liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori agricoli con contratto a tempo parziale.
Tipologie di part time - Per denunciare il rapporto di lavoro part time sono stati previsti sul DMAG due appositi campi, nei quali: con il codice “3” oppure “5” viene dichiarato il tipo di part-time effettuato, rispettivamente orizzontale oppure verticale; a seconda del codice part time, oltre al numero delle giornate di lavoro, vengono specificate il numero di ore (in caso di part-time orizzontale) oppure il numero di giornate effettuate (in caso di part-time verticale).
Il calcolo - Quanto al calcolo dei periodi di lavoro part time, l’INPS rammenta che l’anzianità contributiva deve essere riconosciuta proporzionalmente all’orario effettivamente svolto. Il numero delle giornate così ottenuto si trasforma in settimane moltiplicandolo per il coefficiente di 0,19259 (52/270). Di conseguenza, il numero delle giornate da utilizzare (ai fini del diritto e della misura nel part-time verticale e ai soli fini della misura nel part-time orizzontale) viene determinato moltiplicando il numero di giornate lavorate per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra il totale delle ore effettuate e il totale delle corrispondenti ore a tempo pieno. La retribuzione media pensionabile invece deve essere determinata - in relazione ai periodi di lavoro a tempo parziale - dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi di lavoro a tempo parziale per il numero delle giornate riconoscibili in base al sopra riferito computo proporzionale (rapporto tra le ore effettivamente lavorate e l’orario a tempo pieno). Si precisa inoltre che i periodi di part-time verticale per gli operai agricoli a tempo determinato devono essere calcolati come periodi di lavoro a tempo pieno e rapportati alle 270 giornate annuali.
Full time e part time - Nel caso in cui il lavoratore agricolo dipendente, nell’anno di riferimento, abbia lavorato per un periodo a tempo pieno e per il restante periodo a part time e non possa evincersi altrimenti l’esatto periodo di attività svolta a tempo parziale, si procederà a una valutazione della media ponderata sull’intero anno dell’attività complessiva svolta. Tali casi possono riscontrarsi per gli OTD, per i quali non è previsto un flusso di dati con dettaglio mensile, mentre per gli OTI è sempre possibile individuare, mese per mese, la tipologia di rapporto di lavoro instaurata.
Contribuzione figurativa - Per quanto riguarda la contribuzione figurativa dei lavoratori agricoli, l’Istituto previdenziale rammenta che essa viene accreditata a settimane e non a giornate; pertanto, è necessario operare detta trasformazione per rendere omogeneo l’estratto conto ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile degli stessi. Successivamente, si opererà la conseguente riduzione in base alla percentuale di part time. Con particolare riferimento al FPLD: per il calcolo dell’anzianità contributiva le settimane vengono trasformate in giornate moltiplicandole per sei; per il calcolo della retribuzione pensionabile deve sommarsi la retribuzione delle giornate lavorate più la retribuzione delle giornate figurative (sulla base della retribuzione giornaliera delle giornate lavorate), a cui va aggiunta la retribuzione delle giornate riconosciute a copertura del periodo d’iscrizione.
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