Premessa – È disponibile sul sito dell’INPS il nuovo modello di dichiarazione circa il regime di aiuti “de minimis”. Il nuovo modello, che sostituisce integralmente quello attuale, va utilizzato per determinate agevolazioni erogate dall’Istituto previdenziale, quali: lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011); l’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpI; l’incentivo per l’assunzione di lavoratrici iscritte nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, di cui al Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010. A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 102 di ieri, precisando che l’aggiornamento si rende necessario poiché i nuovi Regolamenti che disciplinano gli aiuti nel regime “de minimis” sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014.
Aiuti “de minimis” – Con il termine “de minimis” s’intendono gli aiuti di stato di piccolissima entità che non devono essere sottoposti al vaglio comunitario, poiché regolamentati da una disciplina comunitaria particolare. Nel dettaglio, i Regolamenti attualmente in vigore sono due: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di importanza minore (regime generale) e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Le novità - Tra gli elementi di novità introdotti dai due regolamenti, si segnala:
• l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori “de minimis”;
• l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Importo massimo – Il limite massimo che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari con il regime “de minimis” è pari al 200.000 euro, e 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. Per quanto concerne gli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il Regolamento n. 1408/2013 prevede, invece, l’elevazione del massimale di aiuto concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro.
Periodo transitorio – Per gli incentivi concessi dall’INPS prima del 30 giugno 2014, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti. Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 - non siano state ancora definite; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al nuovo modello, in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”. In caso di mancato rilascio della dichiarazione, la Sede deve rigettare l’istanza. I nuovi Regolamenti, inoltre, si applicano anche nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 - siano state accolte con provvedimento adottato – dalla Sede Inps o dai sistemi informativi centrali – in data successiva al 30 giugno 2014.
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