È cambiato il metodo di calcolo da seguire per stabilire l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati all’impresa. Infatti, la verifica di tale somma va effettuata su tre esercizi finanziari e non su tre anni, come da ultimo stabilito dalla Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 757 del 25 giugno 2015, risolvendo così un delicato problema interpretativo in merito alle modalità di calcolo degli aiuti che affonda le radici nel regolamento CE 69/2001. Quest’ultimo, fra l’altro, è stato sostituito dal 1° gennaio 2007 dal nuovo regolamento CE 1998/2006 che ha anche incrementato il limite degli aiuti da 100.000 a 200.000 euro.
A ricordarlo è un comunicato stampa diffuso dalla Fondazione Studi CdL invitando, dunque, l’INPS a prendere atto del nuovo orientamento.
Finora, infatti, l’INPS, nelle sue verifiche, si è sempre rifatto a un criterio più restrittivo, creando un punto di contrasto con le aziende proprio sul criterio di verifica del superamento del limite “de minimis” e, in particolare, su come calcolare il triennio di riferimento.
Regola de minimis – Il principio della regola de minimis si basa sul fatto che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese di piccola entità, definiti dalla UE “de minimis”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un’impresa non può superare, nell’arco di tre esercizi, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare dell’agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa.
Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
Orientamento INPS - L’INPS e gli ispettori hanno però sempre ritenuto che il periodo del triennio non era riferito agli esercizi finanziari, bensì andava calcolato giorno dopo giorno. Ad esempio, nel caso oggetto della sentenza in commento, faceva riferimento al periodo “08/2002–07/2005” e non già agli esercizi finanziari 2002-2003-2004 e 2003–2004-2005.
Tale modalità di calcolo adottata dall’INPS non sancita da nessuna norma comunitaria – ha sempre falsato la verifica del superamento del limite degli aiuti de minimis.
Corte d’Appello di L’Aquila – La Corte d’Appello di L’Aquila, anche alla luce del nuovo regolamento comunitario n. 1998/2006, che prevede espressamente la verifica su tre esercizi finanziari e ritenendo tale criterio in linea con “le esigenze di semplificazione amministrative” poste a fondamento della regola “de minimis”, ha accolto l’appello dell’azienda ricorrente.
L’interpretazione restrittiva da parte dell’INPS ha comportato negli anni per moltissime aziende la restituzione di ingenti somme (€ 100.000 oltre sanzioni), trovandosi in gravi difficoltà finanziarie e con il rischio di chiusura e il conseguente licenziamento della forza lavoro.
Alla luce di quanto su affermato, i CdL chiedono ora all’Istituto previdenziale di prendere atto di questa sentenza e comunichi agli ispettori il nuovo orientamento giurisprudenziale alla luce anche della nuova normativa europea sul de minimis.
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