L’INPS, con la circolare n. 164 del 29 novembre 2013, ha illustrato gli effetti derivanti dalle recenti modifiche apportate in tema di salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto, rilasciate dall’INAIL (art. 42-quater della L. n. 98/2013, il c.d. “Decreto del Fare”), ai fini del conseguimento del beneficio a loro riservato. In particolare, è stato precisato che restano validi ed efficaci i trattamenti previdenziali erogati con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012. Infatti, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei lavoratori esposti all’amianto.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Amianto. Chiarimenti sulla salvaguardia (106 kB)
Amianto. Chiarimenti sulla salvaguardia - Lavoro & Previdenza N. 226-2013
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata