12 novembre 2015

Amianto: una tantum per esposizione non professionale

Estese le prestazioni del “Fondo per le vittime dell’amianto” anche ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale

Autore: redazione fiscal focus

Arriva dall’INAIL un’indennità una tantum di 5.600 euro per i malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. La prestazione assistenziale, prevista in via sperimentale per gli anni 2015-2017 dall’art. 1, co. 116 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), è disciplinata dal Decreto Interministeriale del 4 settembre 2015 che ne ha fissato la misura e le modalità di erogazione.La tutela del diritto può essere chiesta solo dal titolare del diritto stesso, inviando alla Sede territoriali o compartimentale Inail competente per domicilio il “mod. 190”. A tal fine sono stati dedicati complessivamente 28.783.164 euro.


A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 76/2015.


Soggetti interessati – Possono accedere alla prestazione una tantum tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo “2015–2017” risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. In caso di decesso dell’avente causa avvenuto dopo il 1° gennaio 2015, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte.


La prestazione – Come specificato in premessa, la prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600 ed è corrisposta una tantum su istanza dell’avente diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal D.I. 4 settembre 2015. Da notare che tale prestazione è incumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30.


Condizioni – Affinché scatti il diritto alla prestazione assistenziale, l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano ed i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia. A tal proposito, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica si ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.


Con riferimento all’“esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto”, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto.


Riguardo all’”esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza, in particolare da parte di insediamenti produttivi, nell’ambito di civili abitazioni, di altri edifici, ecc., la stessa può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata, e in assenza di esposizione familiare nei termini surriferiti.


La domanda - Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR, apposita istanza (Mod. 190). Mediante tale istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.


Non bisogna dimenticare che l’istanza deve essere corredata dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.


Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).


Qualora il richiedente sia impossibilitato, l’istanza può essere presentata da altro soggetto munito di specifica delega e documento originale dell’avente diritto.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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