8 luglio 2016

Ammortizzatori sociali: le proposte di modifiche dei CdL

Autore: DANIELE BONADDIO
Il Consigliere Nazionale Luca De Compadri è intervenuto il 6 luglio in audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per presentare un documento contenente le proposte di modifica del Consiglio Nazionale ai decreti attuativi del Jobs Act, nello specifico i Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311).
Vediamo dunque nel dettaglio tutte le proposte di modifiche presentate in merito agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
CIGO e apprendistato - I nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015), operativi dal 24 settembre 2015, all’art. 2 hanno inteso includere nell’ambito dei soggetti beneficiari anche gli apprendisti con contratto professionalizzante. Premesso che l’integrazione salariale è rivolta esclusivamente agli apprendisti d’imprese che dichiarano “crisi aziendale”, il quarto comma del menzionato articolo ha stabilito che “Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”. Sul punto, i CdL intendono aggiungere un ulteriore periodo al fine di uniformare il valore delle sospensioni involontarie nell’ambito dell’apprendistato: in sostanza, si vuole subordinare la proroga del periodo di apprendistato in caso di sospensione dell’attività d’impresa, laddove tale evento superi il limite di 30 giorni di cui all’art. 42 comma 5, lett. g, del D.Lgs. 81/2015.
Durata della CIG - Sempre in materia di ammortizzatori sociali, l’art. 4 stabilisce che “Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5 (contratti di solidarietà). Durata, questa, che può essere derogata qualora si tratti d’imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per i quali la durata massima complessiva è di 30 mesi in un quinquennio mobile. A tal proposito, i CdL intendono escludere da tale deroga le ipotesi di sospensione causate da eventi meteorologici, poiché “Sembra del tutto iniquo fare rientrare nel computo massimo di integrazione salariale anche gli eventi meteorologici, assolutamente imprevedibili ed indipendenti da qualsiasi andamento di mercato”.
Contributo addizionale – Ma è proprio sul contributo addizionale che i CdL chiedono a gran voce di fissare quantomeno una base convenzionale imponibile equa, che può essere individuata nell’indennità spettanteper le ore di lavoro non prestate. Infatti, il costo della cassa integrazione è assolutamente improponibile, al punto da depotenziare quasi completamente il vantaggio del suo utilizzo.
Attualmente l’art. 5 prevede che:
“1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
  • 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

CIGO – Sul fronte CIGO, l’art. 12 prevede che “Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale”. Mentre per la CIGS (art. 22), ed in particolare per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, “possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato”.
Al riguardo è stata proposta la totale abolizione del contingentamento di cui agli artt. 12, comma 5 e 22, comma 4, in quanto la riduzione temporale e l’introduzione della contribuzione aggiuntiva hanno già limitato in modo significativo l’intervento della cassa integrazione guadagni. Il menzionato contingentamento risulta una misura eccessiva e del tutto inopportuna, stante la gravissima crisi economica.

Procedimento – Quanto all’ammissione del trattamento ordinario di integrazione salariale, attualmente la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Anche in questo caso i CdL intendono spostare il termine d’invio delle domande di accesso al 16 del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
In questo modo si razionalizza il sistema e si elimina l’adempimento entro i 15 gg. assolutamente inadeguato, ai fini di una corretta gestione delle sospensioni e riduzioni dovute anche in riferimento agli eventi meteorologici. Peraltro, continuano i CdL, sembra opportuno fissare come parametro di riferimento almeno il periodo di paga mensile, che permette ai datori di lavoro di avere un esatto quadro dell’utilizzo dell’integrazione salariale.

CIGS – In fine, in relazione alla decorrenza della CIGS, l’art. 25 stabilisce che essa decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; mentre in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
Anche in questo s’intende introdurre un termine più congruo, che prevede la decorrenza dalla data di presentazione della domanda, essendo ingiustificatamente dilatoria la norma che prevede la decorrenza dal trentesimo giorno successivo dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende comunque in crisi.
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