25 agosto 2016

Apprendistato double face: convertibile da ricerca a professionalizzante

È possibile trasformare un contratto di apprendistato di terzo livello stipulato in base alla vecchia disciplina, in un contratto di secondo livello ex lege D.Lgs. n. 81/2015

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota protocollo n. 14994 del 29 luglio 2016, ha ritenuto opportuno evidenziare e chiarire alcuni aspetti rilevanti in merito alla possibilità di poter convertire il contratto di alta formazione, così come instaurato ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 167/2011 (vecchio T.U. dell’apprendistato), in apprendistato professionalizzante ex Decreto Legislativo n. 81/2015 (nuova normativa che regola l’istituto dell’apprendistato).

Il chiarimento, dunque, riguarda il passaggio fra la vecchia e la nuova normativa dell’apprendistato; ricordiamo, a tal proposito, che fino al 24 giugno 2015 vigeva il T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), dal 25 giugno in poi, invece, tutti gli istituti contrattuali (si parla infatti di nuovo codice dei contratti), compreso l’apprendistato, sono stati accorpati nel D.Lgs. n. 81/2015.

Nuovo apprendistato – Fatte queste brevi premesse, riepiloghiamo sinteticamente gli aspetti essenziali della nuova disciplina dell’apprendistato che, come nella vecchia formulazione, conferma sostanzialmente tre tipologie:
  • “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (in precedenza veniva definito semplicemente “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”);
  • “Apprendistato professionalizzante”;
  • e “Apprendistato di alta formazione e ricerca”.

Destinataria dei maggiori cambiamenti è senza dubbio la disciplina concernente l’apprendistato di primo livello, può essere ora stipulata non solo nel contesto di percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma anche con studenti di scuola secondaria superiore, a partire dal secondo anno, con il chiaro intento di favorire il conseguimento del diploma e l’acquisizione di competenze professionali ulteriori rispetto a quelle previste dal piano formativo scolastico. L’età degli apprendisti assumibili va dai 15 ai 25 anni e la durata massima del contratto è di tre anni per l’ottenimento della qualifica o di quattro per il diploma professionale.

Per quanto concerne l’apprendistato di secondo livello, la novità certamente più interessante riguarda il reinserimento di lavoratori attraverso la loro qualificazione o riqualificazione professionale. Rispetto al passato, infatti viene puntualizzato che il contratto da utilizzare è quello professionalizzante ed i soggetti che possono essere assunti non sono quelli iscritti nelle liste di mobilità come previsto all’art. 7 del vecchio T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) ma coloro che percepiscono un’indennità di mobilità. Inoltre vengono compresi anche coloro che percepiscono il trattamento di disoccupazione. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o provati, i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni.

L’apprendistato di alta formazione e ricerca, infine, a fronte dell’ampliamento dei confini della prima tipologia, viene decisamente ridimensionato.

Infine, l’apprendistato di terzo livello viene fortemente ridimensionato. Esso, infatti, non può più essere stipulato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, ma rimane indirizzato alla formazione universitaria, all’attività di ricerca e al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Possono essere assunti attraverso tale tipologia contrattuale i giovani di età compresa tra i 18 ai 29 anni in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore, di un diploma professionale quadriennale integrato, di un certificato IFTS o dal diploma di maturità professionale ottenuto al termine del corso annuale integrativo previsto dalla normativa scolastica.

Parere del MLPS – Ciò detto, per il Ministero del Lavoro non sussiste alcun ostacolo nel trasformare un contratto di alta formazione e ricerca stipulato secondo la vecchia disciplina, in un contratto di apprendistato professionalizzante. A confermarlo è lo stesso D.Lgs. n. 81/2015, che all’art. 43, co. 9 evidenzia come “Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva”.

Ultimo appunto sottolineato dal Ministero del Welfare nella Nota in commento riguarda la formazione, la quale deve essere effettivamente impartita e non meramente figurativa, altrimenti il contratto si considera del tutto illegittimo. Ciò in considerazione del fatto che la funzione tipica dell’apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all’apprendista capacità tecniche e conoscenze per diventare un lavoratore qualificato.
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