22 agosto 2016

Apprendistato e formazione esterna: stop ai contributi

Ministero del Lavoro, Interpello n. 22/2016

Autore: daniele bonaddio
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 22/2016.

Il quesito - Il CNO dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto di sapere quale sia la corretta interpretazione dell’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
In particolare, è stato chiesto quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale.
Piano formativo – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro muove dall’analisi dell’apprendistato che si configura come un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
In sostanza, il piano formativo - allegato al contratto di assunzione - definisce gli obiettivi da conseguire ripartendo l’impegno tra l’attività di formazione interna ed esterna all’azienda. Al fine di determinare la retribuzione imponibile, va considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) e dell’art. 2, comma 25, L. n. 549/1995 il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando l’importo delle retribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa, qualora superiore alla retribuzione effettivamente erogata.

Ciò significa che il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale desunto dai criteri indicati, dovrà essere altresì adeguato annualmente, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera prevista dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, conv. da L. n. 389/1989). Tale correttivo, tuttavia, non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge (art. 7, comma 5).
Alla luce di quanto appena esposto, si desume che il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti andava effettuata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando, comunque, il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto oggi previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Le retribuzioni, in particolare, devono corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Risposta MLPS – In considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.
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