7 agosto 2015

Apprendistato e lavoro accessorio. Il focus dei CdL

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 16/2015, ha fornito un’attenta analisi del D.Lgs. n. 81/2015 e in particolare del contratto d’apprendistato e lavoro accessorio. Il Decreto Legislativo, in realtà, non stravolge i due istituti, ma si limita a pochi interventi finalizzati a prendere atto delle esigenze richieste in alcuni casi dallo scarso utilizzo del contratto e dall’altro dalla necessità di puntualizzare e modificare disposizioni oggetto di interpretazioni foriere di contenzioso.

Infatti, in materia di apprendistato le modifiche non sono profonde e si concentrano in particolare sulla prima e sulla terza tipologia; mentre sul contratto di apprendistato professionalizzante (seconda tipologia) il Governo era già intervenuto lo scorso anno col D.L.n.34/2014 con le prime misure in materia di lavoro.

Stesso discorso vale per il lavoro accessorio. Le modifiche si concentrano principalmente sull’innalzamento della prestazione da parte del lavoratore che sale da 5.060 euro a 7.000 euro. Inoltre, il riferimento diventa l’anno civile e non più l’anno solare e viene espressamente vietato l’utilizzo nell’ambito degli appalti. Stabilizzata, invece, la possibilità, per coloro che percepiscono somme per il sostegno al reddito, di svolgere attività fino ad un limite di 3 mila euro.

Nuovo apprendistato - Il Capo V del D.Lgs. n. 81/2015 (art.41-47) ridisegna l’intera disciplina del contratto d’apprendistato e abroga, coerentemente, il T.U. approvato col decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo il regime transitorio previsto per le regioni e province autonome, nonché per i settori in cui la disciplina prevista dal nuovo decreto non sia immediatamente operativa.
Da un punto di vista sistematico il provvedimento mantiene una disciplina comune a tutte le tipologie e una regolamentazione specifica per ognuna di esse.
La tipologia professionalizzante, in particolare, è espressamente finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali e vedrà protagonista soprattutto il datore di lavoro. Egli avrà il compito di fornire l’addestramento all’apprendista attraverso una formazione professionalizzante di cui è responsabile. Tale formazione viene stabilita dagli accordi e contratti collettivi nazionali stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Rimane la formazione di base e trasversale che potrà essere offerta dal sistema pubblico regionale seppure viene confermata la responsabilità dell’ente pubblico di formulare specifica offerta. Sarà infatti onere della regione o delle province autonome competenti comunicare, entro 45 giorni dall’assunzione, tempi, luoghi e modalità dell’offerta formativa pubblica. Resta confermata anche la possibilità di svolgimento dell’apprendistato professionalizzante a tempo determinato per i datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali.

Lavoro accessorio – Sul fronte del lavoro accessorio, i Cdl rammentano che la finalità è stata quella di consentire l’emersione di tutte quelle attività lavorative che, per la loro natura accessoria, difficilmente possono essere ricondotte alle consuete tipologie contrattuali del lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato. Tuttavia, precisa la circolare, gli interventi normativi intervenuti in merito non hanno definitivamente risolto il dibattito instauratosi sin dall’origine circa la natura giuridica del lavoro accessorio. Infatti, se da un lato parte della dottrina lo ritiene riconducibile “a mere prestazioni lavorative” con precise caratteristiche oggettive (limiti reddituali), quindi estraneo ad ogni altra possibile qualificazione, dall’altro si sostiene che sia necessario invece qualificare il rapporto di lavoro accertando nel concreto le effettive modalità di svolgimento delle stesso. In quest’ultimo caso la conseguenza è che, qualora si accertassero gli elementi tipici del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ancorché vengano rispettati i limiti reddituali e quindi le condizioni oggettive prima richiamate, occorrerebbe procedere alla trasformazione del rapporto accessorio in lavoro subordinato con le connesse conseguenze sanzionatori.
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