Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 34 del 15 Ottobre 2010, fornisce dei chiarimenti sulle modalità di computo dei periodi di sospensione del lavoratore apprendista. Infatti il Dicastero, in risposta al quesito postogli dalla Confartigianato relativamente al periodo di sospensione dei lavoratori apprendisti, chiarisce che nel caso di sospensioni dal lavoro inferiori al mese, questi risultano essere ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato; in caso di sospensioni dal lavoro per periodi superiori al mese, il rapporto di apprendistato potrà essere considerato prorogato. Questa
precisazione segue quanto era stato stabilito precedentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20357 del 27 Settembre 2010, secondo la quale qualora a causa di un’assenza prolungata dal lavoro, il datore di lavoro ritenga di detrarre il periodo dall’apprendistato, lo stesso ha l’obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 34 del 15 Ottobre 2010
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Apprendistato e proroga termini (143 kB)
Apprendistato e proroga termini - Lavoro e previdenza N. 101-2010
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