Premessa – Appuntamento importantissimo domani in Parlamento. Infatti, sarà il giorno del voto finale sulla riforma del mercato del lavoro targata "Elsa Fornero", che non solo per opposte ragioni non piace né ai sindacati né agli imprenditori, ma che continua a lasciare irrisolto il nodo drammatico degli esodati. Proprio mentre tra pochi giorni al Consiglio europeo del 28-29 giugno sono in ballo i destini dell'euro, dunque anche dell'Italia. Intanto negli ultimi giorni si è appreso l’arrivo di un’ulteriore tassa per le imprese che licenziano i propri dipendenti, indipendentemente dalla legittimità del licenziamento o meno. Il suo obiettivo è quello di finanziare la nuova riforma degli ammortizzatori sociali (Aspi), mediante il pagamento di un ticket dall’INPS variabile in relazione alla retribuzione percepita e all’anzianità di servizio prestata verso l’impresa in cui era impiegato.
Aspi – Come è noto, con l’approvazione del D.D.L. della riforma del lavoro gli ammortizzatori sociali sono pronti a subire un’importante modifica, in quanto numerose indennità (quali disoccupazione non agricola ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di mobilità, ecc.) saranno ora accorpati in un'unica grande forma di assicurazione: l’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) e la mini ASpI. Come per i vecchi ammortizzatori, la nuova forma di assicurazione sarà finanziata dai datori di lavoro: mediante un’aliquota dell’1,31% per i dipendenti a tempo indeterminato; e un’aliquota aggiuntiva dell’1,4% per i lavoratori a tempo determinato. Alle predette aliquote va ad aggiungersi un’ulteriore contributo nei confronti delle imprese che risultano in crisi e di certe dimensioni.
Il ticket – E come se non bastasse è in arrivo anche la tassa sui licenziamenti. Essa sarà valida per tutte le cause di interruzione del lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. L’importo da versare all’INPS è pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi tre anni. Anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato, diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato, è dovuto il contributo.
Deroghe - Tuttavia, esistono delle deroghe al versamento del contributo in questione. Innanzitutto non è dovuto fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità. Inoltre, per il biennio 2013-2015, il ticket non andrà versato nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sociali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Licenziamenti collettivi – Attenzione ai licenziamenti collettivi. In tali casi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il contributo va moltiplicato per tre volte qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
La tassa – Ma a quanto ammonta effettivamente la nuova tassa? Dunque come detto, in via ordinaria, esso è pari al 50% dell’assegno mensile di tale nuovo ammortizzatore sociale. Tuttavia, se si supera i 1.180 euro (valore valido per il 2013) la percentuale ammonta al 75%. In altri termini, se un lavoratore percepisce 2.500 euro, l’Aspi ammonta al massimale, cioè 1.119 euro. Pertanto, il ticket da versare sarà pari a 559,50 euro se l’anzianità aziendale del lavoratori è stata di 12 mesi; se invece l’anzianità è stato di 24 mesi il contributo aumenterà a 1.119 euro.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata