Il contratto di apprendistato nasce già a tempo indeterminato ma può essere risolto ad nutum alla scadenza alla fine del periodo formativo. Durante lo svolgimento del periodo formativo il datore di lavoro può recedere soltanto in presenza di una specifica e comprovabile motivazione di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo. L’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo non necessita, invece, di alcuna motivazione in caso di superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova o cessazione dell’attività aziendale.
Indice argomenti
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Premessa
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Piano formativo individuale
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Recesso anticipato
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Riconoscimento anticipato della qualifica
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Calcolo oneri di licenziamento
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Riferimenti normativi
Documento in PDF
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Licenziare un apprendista in formazione. (PDF) (192 kB)
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