2 febbraio 2016

Artigiani e commercianti: le aliquote contributive 2016

Fornite le aliquote contributive dovuti per l’anno in corso dagli artigiani ed esercenti attività commerciali

Autore: Daniele Bonaddio

Continua senza sosta il graduale innalzamento delle aliquote contributive, disposto ai suoi tempi dalla manovra “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011) nei confronti degli iscritti alla gestione “artigiani ed esercenti attività commerciali”. Per quest’anno, in particolare, l’aliquota ammonta: al 23,10% per gli artigianie al 23,19% per i commercianti.


Percentuali, queste, che si dimezzano se riferite asoggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS.


Inoltre, ebbene tenere presente che, già dall’anno 2013, l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.


Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.


A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 15/2016.


Riforma Monti-Fornero – L’incremento contributivo (pari al 23,10% per l’anno 2016) trae origine dall’art. 24, c. 22 della riforma “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011), la quale ha stilato una tabella di marcia che prevede annualmente – dal 1° gennaio 2012 - aumenti dello 0,45 punti percentuali,fino a raggiungere a regime il 24%.


Il minimale – Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2016, ammonta a: 3.599,03 euro (artigiani) ovvero 3.613,02 euro (commercianti). Se parliamo, invece, di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’importo dovuto è pari a: 3.132,59 euro (artigiani) ovvero 3.146,58 euro (commercianti).


Resta fermo che per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.


Reddito eccedente il minimale – L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 per la quota eccedente il minimale di € 15.548 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123.


Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell’art. 3-ter della L. n. 438/1992.


Il massimale – Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.872 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione “artigiani e commercianti” con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 100.324; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.


Contribuzione a saldo – Con l’occasione, l’INPS tiene a ricordare che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2016, ai redditi 2016, da denunciare al fisco nel 2017). Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2016, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.




Termini e modalità di versamento – Gli appuntamenti 2016 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2017. Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

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