9 febbraio 2016

Artigiani e commercianti: quarta rata 2015 in scadenza

Scade il 16 febbraio 2016 l’ultimo appuntamento contributivo relativo all’anno 2015 per artigiani e commercianti

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Ultimatum per gli artigiani e commercianti. Infatti, martedì 16 febbraio 2016 scade l’ultimo giorno utile entro il quale i menzionati lavoratori dovranno versare la quarta e ultima rata, per l’anno 2015, dovuto sul contributo minimo obbligatorio.

A tal proposito, è utile ricordare che le aliquote da utilizzare per il calcolo della quarta tranche sono quelle previste per l’anno 2016 – e non quelle recentemente fornite dall’INPS (Circolare n. 15/2016) – pari al: 22,65% per gli artigiani; 22,74% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996).

Aliquota, questa, che scende rispettivamente al 19,65% se artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, ovvero al 19,74% se trattasi di commercianti artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
Inoltre, per i soggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS – è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Soggetti interessati – I soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali in commento sono tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.

Contributi minimi – Quanto al reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi, si fa riferimento all’anno 2014, pari a € 15.516. Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, che per l’anno 2015, pari a:
  • € 3.529,06 per gli artigiani (€ 3.062,62 se coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;
  • € 3.543,05 per i commercianti (€ 3.000,48 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Qualora invece l’artigiano o commerciante avesse prestato periodi di attività lavorativa inferiori all’anno, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mesi, nel seguente modo:
  • € 294,09 per gli artigiani (€ 255,22 se coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;
  • € 295,25 per i commercianti (€ 256,38 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Aliquota aggiuntiva – È bene ricordare, inoltre, che le percentuali illustrate in premessa dovranno essere rideterminati qualora il lavoratore di cui trattasi supera la soglia minima di € 15.548. In tal caso, infatti, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale (ma non si matura la pensione), pari per il 2015, a € 76.872, equivalenti a due terzi in più del limite stesso.

Calcolo – Altra importante precisazione da fare riguarda i calcoli dai quali scaturisce l’importo a debito da versare all’INPS. In particolare, i contributi sono: calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef e rapportati ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi nell’anno 2015, ai redditi 2014, denunciati in Unico 2015).

Stop al cartaceo – Infine, per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’INPS ha precisato che dal 23 aprile 2014, gli artigiani e i commercianti troveranno sul sito il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal “Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti” nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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